Art. 13.
(Procedimento disciplinare).
1. L'iscritto all'albo che si rende colpevole di abuso nell'esercizio della professione
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o che comunque si comporta in modo non conforme alla dignità e al decoro professionale o che compie fatti che compromettono la propria reputazione o la dignità dell'ordine, a seconda della gravità del fatto è sottoposto a procedimento disciplinare.
2. Il consiglio regionale dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica competente per territorio.
3. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi, in un termine che non può essere inferiore a un mese, innanzi al consiglio regionale dell'ordine per essere sentito. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un legale.
4. Le sanzioni disciplinari, pronunciate con decisione motivata, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio.
5. In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio regionale dell'ordine e nell'albo pretorio del comune dell'ultima residenza dell'interessato.